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Art. 118a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
  1. Se per un istituto d’impiego la categoria di cui all’Appendice 2a deve essere ridefinita in seguito alla modifica del 20 giugno 2018, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria precedente fino al passaggio in giudicato della modifica della decisione di riconoscimento.
  2. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.

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