824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
Le convenzioni d’impiego concluse e le convocazioni decise prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 rimangono valide.
Il riconoscimento di istituti d’impiego nell’ambito d’attività «agricoltura» è valido fino alla scadenza della durata di validità della decisione di riconoscimento.
Il CIVI verifica entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 se gli istituti d’impiego che offrono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» soddisfano le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 11. Esso può modificare o revocare la decisione di riconoscimento sulla base di questa verifica.
Alle persone che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applica l’articolo 26 del diritto anteriore.
Le persone soggette al servizio civile possono svolgere i loro successivi periodi d’impiego nell’ambito d’attività «scuola» anche se prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 hanno già svolto o concordato dei periodi d’impiego in altri due ambiti d’attività.
In caso di differimento del servizio secondo l’articolo 46a capoverso 1 del diritto previgente, per la verifica si applica l’articolo 46a capoverso 2 del diritto anteriore.
Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano gli articoli 66, 67 e 81 del diritto anteriore.
Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego si rende necessaria la modifica della categoria di cui all’Appendice 2a , finché la modifica non è definitiva l’istituto d’impiego versa la tassa in base alla categoria precedente. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.
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