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Art. 111b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 46a LOGA)

  1. Per l’emanazione di una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) il CIVI riscuote una tassa.1
  2. La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 540 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 90 franchi.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

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