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Art. 100

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 50 cpv. 1 LSC)1

  1. L’istituto d’impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta al CIVI una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all’articolo 87 capoversi 2–4 e 6.2 1bis. Il CIVI può sottoporre la domanda, per parere, all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.3
  2. Il CIVI decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.
  3. Esso comunica la propria decisione:
    1. all’istituto d’impiego;
    2. agli istituti interessati;
    3. 4 agli enti secondo il capoverso 1bische hanno espresso un parere.
    4. 5 .
  4. L’accordo del CIVI non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.
  5. L’istituto d’impiego rimane l’interlocutore del CIVI. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.
  6. L’istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  5. Abrogata dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

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