Torna alla legge

Art. 17a

822.41LLNFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. L’organo cantonale di controllo è autorizzato a trattare i dati concernenti persone giuridiche:
    1. contenuti nei verbali dei controlli in cui sono stati scoperti uno o più casi di inosservanza dell’obbligo di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6;
    2. desunti da comunicazioni pervenutegli dalle autorità competenti per l’oggetto del controllo.
  2. Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all’articolo 13 sono autorizzate a trattare dati concernenti persone giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.