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Art. 21

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale

Qualora sia necessario lavorare in locali non riscaldati, in edifici non compiutamente protetti da pareti oppure all’aperto, vanno adottati i debiti provvedimenti per la protezione dei lavoratori dal freddo e dalle intemperie. Ai lavoratori va in particolare assicurata, per quanto possibile, l’opportunità di riscaldarsi sul posto di lavoro.

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