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Art. 18

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. L’aria, contenente odori, gas, vapori, nebbia, fumo, polvere, trucioli o altre sostanze analoghe in proporzioni nocive alla salute, deve essere aspirata efficacemente e possibilmente vicino alla fonte d’inquinamento. All’occorrenza la fonte d’inquinamento dev’essere isolata in un apposito locale.
  2. Se è necessario, l’aria evacuata dev’essere sostituita da aria fresca; all’occorrenza quest’ultima deve essere sufficientemente riscaldata e umidificata.
  3. L’aria evacuata per aspirazione può essere reimmessa soltanto qualora non risulti nociva per la salute dei lavoratori.

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