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Art. 12

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volume d’aria di almeno 12 m3, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m3.
  2. Le autorità prescrivono un volume d’aria superiore qualora motivi di tutela della salute lo esigano.

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