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Art. 21

814.680OSitiFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
  1. I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.1,2 1bis. L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.3
  2. Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM4e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati.5
  3. Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell’ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un’iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).6
  4. Esse informano regolarmente i Cantoni interessati sul contenuto del catasto (art. 5 e 6). Questi includono nel loro catasto un rinvio ai siti inquinati corrispondenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta il n I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2589).

  2. Nuovo testo giusta l’all cifra II n. 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4771).

  3. Introdotto dall’all cifra II n. 2. dell’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4771).

  4. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379).

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