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Art. 16

814.680OSitiFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
  1. L’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di:
    1. rimuovere le sostanze pericolose per l’ambiente (decontaminazione); oppure
    2. impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione).
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2589).

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