814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
I produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi sono tenuti a versare per essi una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione (organizzazione) incaricata dall’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1.
L’obbligo della tassa si applica anche agli importatori che importano imballaggi per bevande in vetro pieni.
Non devono versare alcuna tassa:
i produttori e importatori che consegnano o importano imballaggi per bevande con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l;
i produttori e importatori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per bevande per semestre civile.
Footnotes
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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