814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
L’UFAM affida a un’organizzazione privata idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa. L’organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, importazione o esportazione, consegna o smaltimento d’imballaggi per bevande.
L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.1
L’organizzazione può concordare con l’UDSC il prelievo della tassa all’impor-tazione. A tale riguardo, l’UDSC può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione d’imballaggi per bevande.
L’organizzazione tutela contro terzi il segreto d’affari degli assoggettati alla tassa.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 20 ott. 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 633). ↩
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