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Art. 43

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l’articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.1
  2. Si oppone:2
    1. all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti in assenza dei moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti;
    2. all’esportazione o all’importazione di rifiuti in assenza dell’autorizzazione o del consenso dell’UFAM necessari secondo la presente ordinanza.
  3. Se si oppone all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, l’Amministrazione delle dogane informa l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.3
  4. 4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

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