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Art. 38

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Nel caso in cui l’esportazione o l’importazione di rifiuti richieda l’autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure.
  2. In questi casi l’UFAM può rilasciare un’autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell’altra autorità federale.

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