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Art. 14

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:
    1. 1 sono membri dell’OCSE o dell’UE; e
    2. sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
  2. L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
  3. Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
    1. i rifiuti speciali;
    2. gli altri rifiuti soggetti a controllo;
    3. altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
    1. appartengono a una categoria secondo l’allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l’allegato III di tale Convenzione, 2. sono rifiuti secondo l’allegato II o l’allegato VIII della Convenzione di Basilea, 3.2 sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

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