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Art. 43a

814.50LRaPFederal Act1 ott 1994Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente:
    1. immagazzina, smaltisce o scarica nell’ambiente sostanze radioattive in modo contrario alle prescrizioni;
    2. espone a una radiazione manifestamente ingiustificata cose altrui di considerevole valore nell’intenzione di comprometterne l’utilizzabilità,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459;FF 2005 4197).

  2. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459;FF 2005 4197).

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