è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.2
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459;FF 2005 4197). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459;FF 2005 4197). ↩
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