Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni ionizzanti e non rientranti nell’ambito della Convenzione di Parigi1né della legge federale del 13 giugno 20082sulla responsabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al più tardi però in 30 anni dalla fine dell’evento dannoso.
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