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Allegato 9

814.41OIFFederal Council Ordinance1 apr 1987Fonte originale

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari

1 Campo d’applicazione

1I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.

2Per il rumore del tiro civile su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, oltre ai valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono i valori limite d’esposizione secondo l’allegato 7; è fatto salvo il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine.

3Il rumore prodotto da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili nonché il rumore del traffico sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

4Il rumore prodotto dagli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli eliporti (allegato 5 cifre 23 e 5).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)
Valore di
pianificazione
Valore limite d’immissioneValore d’allarme
Lrin dB(A)Lrin dB(A)Lrin dB(A)
I505565
II556070
III606570
IV657075

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

Il livello di valutazione Lr del rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è calcolato a partire dai livelli dei fenomeni sonori LAE1e LAE2nonché dalle correzioni del livello K1 e K2 con la formula seguente:

Lr=10 . log(100.1.LAE1+100.1.(LAE2+K1)) – 10 . log(T) + K2

Dove: Lr livello di valutazione del rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari; T tempo di valutazione in secondi =
52 settimane · 5 giorni · 12 ore · 60 minuti · 60 secondi; LAE1 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19; LAE2 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19 nei giorni dal lunedì al venerdì; K1 5 K2 15

32 Determinazione dell’attività di tiro

1Per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti, il numero di colpi deve essere determinato mediante rilevamenti sull’arco di tre anni.

2Qualora per piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti non vi siano dati sufficienti sul numero di colpi o qualora tali impianti siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi è determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.

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