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Allegato 7

814.41OIFFederal Council Ordinance1 apr 1987Fonte originale

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili

1 Campo d’applicazione

1I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro civili nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno.

2Le armi da fuoco portatili o da pugno impiegate negli impianti di tiro civili sono suddivise nelle seguenti categorie:

  1. fucili d’assalto e armi da fuoco portatili di calibro simile;
  2. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione centrale, in particolare pistole d’ordinanza;
  3. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione anulare;
  4. armi da fuoco portatili con cartucce a percussione anulare;
  5. fucili da caccia con cartucce a palla;
  6. fucili a pallini;
  7. altre armi da fuoco.

3Gli impianti di tiro civili sono considerati pubblici se vi vengono effettuati esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 19951.

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità
(art. 43)
Valore di pianificazioneValore limite d’immissioneValore d’allarme
Lr in dB(A)Lr in dB(A)Lr in dB(A)
I505565
II556075
III606575
IV657080

Per il rumore causato da impianti pubblici secondo la cifra 1 capoverso 32nei quali le categorie di armi a o b presentano una correzione del livello Ki < -15 non si applica nessun valore d’allarme. Per tali impianti i provvedimenti d’isolamento acustico di cui all’articolo 15 non sono necessari. La correzione del livello Ki determinata è calcolata secondo la cifra 321.

3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

1Il livello di valutazione Lr per il rumore degli impianti di tiro è la somma energetica dei livelli di valutazione parziali Lri delle diverse categorie di armi:

2Il livello di valutazione parziale Lri è la somma del livello di rumore medio di un singolo colpo Li relativo a una categoria di armi e della correzione del livello Ki:

Lri = Li + Ki

3Il livello di rumore medio di un singolo colpo Li è la media energetica ponderata, in base al numero di colpi sparati, del livello di rumore dei singoli colpi Lj relativi a un tipo di arma e di munizioni calcolato come media energetica:

4Il livello di rumore dei singoli colpi Lj calcolato come media energetica deve essere determinato sulla base di misurazioni del livello massimo ponderato A con la costante di tempo FAST.

Dove: Mj numero annuo di colpi sparati con un tipo di arma e di munizioni relativo a una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni; Mi numero annuo di colpi sparati con una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.

32 Correzione del livello
321 Calcolo

1La correzione del livello Ki è calcolata come segue:

Ki = 10 ⋅ log (Dwi + 3 ⋅ Dsi) + 3 ⋅ log Mi – 44

Dove: Dwi numero annuo di semigiornate di tiro nei giorni feriali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni; Dsi numero annuo di semigiornate di tiro nelle domeniche o nei giorni festivi generali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.

2Per determinare il numero di semigiornate di tiro e il numero di colpi sparati si tiene conto di tutti i tiri che si svolgono regolarmente nell’arco di tre anni.

322 Determinazione delle semigiornate di tiro

1Ogni tiro di durata superiore a due ore, effettuato di mattina o di pomeriggio, conta come semigiornata di tiro. Se dura due ore o meno, conta come mezza semigiornata.

2Per gli impianti nuovi o modificati le semigiornate di tiro sono determinate sulla base delle previsioni d’esercizio. Per gli impianti di tiro esistenti le semigiornate di tiro devono essere determinate mediante conteggi.

323 Determinazione del numero di colpi sparati

1Per gli impianti di tiro esistenti il numero di colpi Mi per categoria di armi deve essere determinato mediante rilevamenti dell’attività di tiro.

2Qualora per impianti di tiro esistenti non vi siano rilevamenti sufficienti o qualora gli impianti di tiro siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi M viene determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° ago. 2010.

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