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Allegato 1

814.41OIFFederal Council Ordinance1 apr 1987Fonte originale

(art. 10 cpv. 1 e 15 cpv. 1)

Esigenze per l’isolamento acustico delle finestre

1L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante con il termine di adattamento allo spettro R’w + (C o Ctr) delle finestre misurato in opera, compresi gli elementi di costruzione che ne fanno parte, come cassoni per avvolgibili e ventilatori insonorizzati, deve presentare almeno i seguenti valori in funzione del livello di valutazione determinato del rumore Lr:

Lr in dB(A)R’w + (C o Ctr) in dB
GiornoNotte
inferiore o pari a 75inferiore o pari a 7032
superiore a 75superiore a 7038

2R’w ha un valore minimo di 35 dB e un valore massimo di 41 dB.

3Nel caso di finestre particolarmente grandi, l’autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2.

4L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante R’w e il termine di adattamento allo spettro C o Ctrsono determinati secondo le regole riconosciute, segnatamente quelle delle norme ISO 140 e ISO 717 dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione.

5Il termine di adattamento allo spettro Ctrvale per il rumore prevalentemente a bassa frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità fino a 80 km/h e da aerodromi. Il termine di adattamento allo spettro C vale per il rumore prevalentemente ad alta frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità superiori a 80 km/h e da impianti ferroviari.

6L’autorità esecutiva può prevedere l’installazione di ventilatori insonorizzati per le camere da letto.

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