(art. 1)
Criteri per gli impianti di trasporto in condotta
1Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:
- la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
- la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).
2Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).