Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.
Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali:
devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della Svizzera, per l’importazione, l’esportazione ed il transito;
possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un’autorizzazione ai sensi della lettera d;
possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale;
possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un’autorizzazione del Cantone.
Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.
Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265;FF 2007 309). ↩
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