813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Le domande di omologazione OE, OnEo di riconoscimento di un biocida pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono valutate dall’organo di notifica secondo il diritto anteriore.
La valutazione dei rischi dei principi attivi contenuti nei biocidi oggetto di una domanda di omologazione pendente è effettuata tuttavia secondo:
gli articoli 11–11f se il principio attivo non è approvato dalla Commissione europea e non è stato iscritto nell’elenco dell’allegato 2;
l’articolo 11g se il principio attivo è candidato alla sostituzione in base alla decisione della Commissione europea.
Se dalla valutazione dei rischi del principio attivo secondo il nuovo diritto emerge che le nuove disposizioni che entrano in vigore con la modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza potrebbero essere problematiche, al richiedente è offerta l’occasione di presentare all’organo di notifica informazioni supplementari.
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