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Art. 54a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. L’organo di notifica gestisce un centro d’informazione per i biocidi in collaborazione con i servizi di valutazione.
  2. Il centro d’informazione presta consulenza ai richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, e ad altre cerchie interessate per quanto riguarda i loro compiti e obblighi derivanti dalla presente ordinanza.
  3. In particolare segnala ai richiedenti la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai dati di cui all’allegato 5 N. 2.2 capoverso 1. Presta ai richiedenti una consulenza in tal senso.

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