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Art. 50a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza, le autorità svizzere si orientano al corrispondente diritto in vigore nell’UE, in particolare agli atti delegati e agli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al regolamento (UE) n. 528/20121, nonché alle istruzioni tecniche della Commissione europea e dell’ECHA.
  2. L’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, elabora le direttive per l’armonizzazione dell’esecuzione. Esso le pubblica sul suo sito web2.3

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  2. www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi (OBioc) > ARR Svizzera-UE

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

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