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Art. 40a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. In relazione al processo di fabbricazione, i fabbricanti di biocidi assicurano una documentazione, in formato cartaceo o elettronico, adeguata ai fini della qualità e sicurezza del biocida da immettere sul mercato.
  2. La documentazione comprende almeno:
    1. le schede di dati di sicurezza e le specifiche dei principi attivi e degli altri ingredienti utilizzati per la fabbricazione del biocida;
    2. la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione;
    3. i risultati dei controlli di qualità interni;
    4. un’identificazione dei lotti di produzione.
  3. Il fabbricante conserva campioni dei lotti di produzione.
  4. La documentazione e i campioni devono essere conservati secondo l’articolo 45 capoverso 2 OPChim1.2
  5. Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23 OPChim.3

Footnotes

  1. [RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041cifra I n. 3; 2014 2073all. 11 n. 1,3857.RU 2015 1903art. 91]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11 ).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

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