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Art. 38a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

Se un biocida classificato come pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim1a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta è immesso sul mercato, il titolare dell’omologazione deve indicare l’UFI oltre alle informazioni elencate all’articolo 38 capoversi 2–4, secondo le prescrizioni dell’articolo 15a capoversi 3 e 4 OPChim.

Footnotes

  1. RS 813.11

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