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Art. 31a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Il responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati deve:
    1. etichettarli secondo l’articolo 58 paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento (UE) n. 528/20121; e
    2. riportare nelle istruzioni per l’uso le indicazioni determinanti secondo l’ORRPChim2.
  2. L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui gli articoli trattati sono immessi sul mercato.3

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  2. RS 814.81

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).

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