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Art. 30c

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Chi immette sul mercato un biocida per la prima volta deve comunicare all’organo di notifica ogni anno, al più tardi il 31 maggio dell’anno successivo, i seguenti dati:
    1. nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono;
    2. nome commerciale e numero dell’omologazione federale del biocida;
    3. la quantità immessa sul mercato;
    4. i principi attivi contenuti nel biocida e la loro concentrazione;
    5. il tipo di prodotto ai sensi dell’allegato 10.
  2. La comunicazione deve essere effettuata nel formato elettronico stabilito dall’organo di notifica.

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