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Art. 30a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, omologare provvisoriamente un biocida contenente un principio attivo non ancora approvato. L’omologazione provvisoria è rilasciata se:
    1. 1 il richiedente presenta per il principio attivo non ancora approvato la raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS di approvare il principio attivo; e
    2. i servizi di valutazione giungono alla convinzione, tenendo conto dell’articolo 11b , che il biocida soddisfi presumibilmente le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettere a–c.
  2. L’organo di notifica revoca l’omologazione provvisoria se la Commissione europea decide di non approvare il principio attivo.

Footnotes

  1. La correzione del 5 mag. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 274).

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