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Art. 27a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Una lettera di accesso deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    1. i nomi e i dati di contatto dei proprietari dei dati e dei beneficiari;
    2. il nome del principio attivo o del biocida per il quale è autorizzato l’accesso ai dati;
    3. la data dalla quale ha effetto la lettera di accesso;
    4. un elenco dei dati trasmessi a cui è possibile far riferimento in virtù della lettera di accesso.
  2. La revoca di una lettera di accesso non ha effetto sulla validità dell’autorizzazione rilasciata in virtù della lettera di accesso in questione.

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