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Art. 14b

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. I dati che non sono necessari dal punto di vista scientifico o non possono essere generati per motivi tecnici non devono essere presentati. La rinuncia ai dati va motivata nella domanda.
  2. Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, quando una rinuncia ai dati è giustificata in base all’esposizione presumibile; a tal fine tiene conto degli atti delegati emanati dalla Commissione europea conformemente all’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/20121.
  3. L’organo di notifica designa i dati non devono essere presentati perché:
    1. sono stati pubblicati dall’ECHA; oppure
    2. sono accessibili all’organo di notifica in virtù di un trattato di diritto internazionale.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

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