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Art. 14a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Se il biocida deve essere contrassegnato da un UFI ai sensi dell’articolo 38a o se dispone già di un UFI, le domande di omologazione secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettere a, c, d ed e devono contenere l’UFI oltre alle informazioni di cui all’articolo 14.
  2. L’UFI deve essere generato secondo l’articolo 15a capoverso 2 OPChim1.
  3. Se non è disponibile al momento della presentazione della domanda, l’UFI deve essere comunicato all’organo di notifica al più tardi 30 giorni prima dalla prima immissione sul mercato.
  4. Nel caso di domande di riconoscimento di un’omologazione, le informazioni necessarie relative all’UFI secondo l’allegato VIII del regolamento (UE) CLP devono essere presentate all’organo di notifica nel formato elettronico prescritto 30 giorni prima dalla prima immissione sul mercato.

Footnotes

  1. RS 813.11

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