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Art. 11f

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. La valutazione di una famiglia di biocidi deve essere condotta secondo i principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/20121, tenendo conto dei rischi massimi per la salute dell’uomo, degli animali e per l’ambiente e del livello minimo di efficacia di tutta la gamma potenziale di prodotti all’interno della famiglia di biocidi.
  2. Una famiglia di biocidi è omologata solo se: a. dalla domanda emergono in modo esplicito 1. i rischi massimi per la salute dell’uomo, degli animali e per l’ambiente e il livello minimo di efficacia su cui si basa la valutazione del richiedente, e 2. le variazioni di composizione e d’uso consentite di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b, unitamente alla classificazione, alle indicazioni di pericolo e ai consigli di prudenza pertinenti e a qualsiasi misura adeguata di riduzione del rischio; e b. è possibile stabilire, sulla base della valutazione di cui al capoverso 1, che tutti i biocidi che appartengono a tale famiglia sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 11.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3

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