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Art. 11a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Nell’ambito di una domanda di omologazione, il richiedente può chiedere all’organo di notifica di stabilire valori massimi, concentrazioni massime o limiti di migrazione specifica per i principi attivi per i quali gli atti normativi di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera e non ne stabiliscono.
  2. L’organo di notifica trasmette la richiesta di cui al capoverso 1:
    1. per l’articolo 11 capoverso 1 lettera e N. 1: all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
    2. per l’articolo 11 capoverso 1 lettera e N. 2: all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

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