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Art. 54a

811.11LPMedFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie, a organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché ad altre istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti che:
    1. nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’esercizio della professione, contribuiscono a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base e in particolare l’interprofessionalità;
    2. rivestono un carattere esemplare a livello sovraregionale;
    3. sono sottoposti a valutazione.
  2. Le scuole universitarie, le organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché le altre istituzioni pubbliche e private che ricevono aiuti finanziari secondo il capoverso 1 mettono i risultati della valutazione a disposizione della Confederazione.
  3. Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP. Esso concede gli aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione o mediante decisione.
  4. L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto, inclusi quelli della valutazione.
  5. L’aiuto finanziario è versato per tre anni al massimo.
  6. Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli aiuti finanziari e la procedura di concessione dei contributi.

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