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Art. 48

811.11LPMedFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. Competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 LPSU1o, su proposta del richiedente rivolta all’istanza di accreditamento, un’istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta.
  2. Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall’istituto responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

Footnotes

  1. RS 414.20

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