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Art. 91

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69b e art. 109b LRTV)

  1. Al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, l’organo di riscossione attuale mette a disposizione del nuovo organo di riscossione i seguenti dati relativi alle persone esentate dal canone (art. 64 previgente1), purché i dati siano disponibili:
    1. cognome e nome;
    2. indirizzo;
    3. data di nascita;
    4. lingua della corrispondenza;
    5. cognome e nome delle persone che appartengono alla stessa economia domestica della persona esentata dal canone.
  2. I dettagli sono disciplinati dall’articolo 66 capoverso 3 previgente2.

Footnotes

  1. RU 2007 7876657

  2. RU 2007 787

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