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Art. 89

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69g LRTV)

  1. I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all’organo di riscossione conformemente all’articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. La prima fornitura deve comprendere l’intera raccolta di dati relativi a tutte le specificità.
  2. L’organo di riscossione conferma all’autorità competente per la fornitura di dati che quest’ultima è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecnicamente ineccepibile o segnala eventuali mancanze riscontrate.
  3. Un contributo conformemente all’articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al massimo a:
    1. 2000 franchi per un Comune;
    2. 25 000 franchi per un Cantone.
  4. Per ottenere un contributo ai sensi del capoverso 3 occorre soddisfare le seguenti condizioni:
    1. una domanda del Cantone o del Comune all’organo di riscossione;
    2. il giustificativo dei costi d’investimento effettivi e specifici;
    3. una conferma dell’organo di riscossione conformemente al capoverso 2.
  5. Senza un giustificativo di cui al capoverso 4 lettera b viene versato un importo forfettario. Quest’ultimo ammonta a 500 franchi per Comune e 5000 franchi per Cantone.

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