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Art. 77

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 93 cpv. 5 LRTV)

  1. Gli organi di mediazione si finanziano mediante la fatturazione di cui all’articolo 93 capoverso 5 LRTV.
  2. Essi fatturano alle emittenti interessate le spese di procedura in base al tempo impiegato.
  3. La tariffa oraria è di 230 franchi.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

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