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Art. 69

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV)

  1. Le emittenti terze che fanno valere il diritto di accesso diretto a un avvenimento pubblico devono notificarsi per tempo, ovvero:
    1. almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati;
    2. il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l’interesse dell’emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all’ultimo momento.
  2. L’organizzatore dell’avvenimento pubblico e l’emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d’esclusiva decidono quanto prima se consentire l’accesso e, per gli eventi di cui al capoverso 1 lettera a, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’avvenimento.
  3. Se non preesistono accordi contrattuali, è data priorità alle emittenti terze in grado di garantire la maggiore copertura possibile in Svizzera oppure a quelle che, per esempio in base al loro mandato di prestazioni o allo stretto legame tra l’avvenimento e la loro zona di copertura, dimostrano un interesse particolare a fare la cronaca dell’avvenimento.
  4. Se l’accesso è rifiutato, l’emittente terza può domandare all’UFCOM l’adozione di provvedimenti secondo l’articolo 72 capoverso 4 LRTV. La domanda deve essere presentata immediatamente dopo il rifiuto dell’accesso.
  5. Nella misura del possibile l’accesso diretto delle emittenti terze deve essere utilizzato in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento dell’avvenimento e l’esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.

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