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Art. 67i

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 70c cpv. 2 LRTV)

L’AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo, almeno le informazioni concernenti:

  1. il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria;
  2. i crediti fatturati, incassati e sospesi, secondo la categoria tariffaria;
  3. 1 .
  4. le perdite su debitori;
  5. gli interessi di mora fatturati;
  6. le tassazioni d’ufficio, secondo la categoria tariffaria;
  7. i solleciti e le esecuzioni;
  8. i costi d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone;
  9. il numero di riunioni (art. 67c e 67d ) e di rimborsi (art. 67f ).

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 29 ago. 2018, con effetto dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

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