(art. 70c cpv. 2 LRTV)
L’AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo, almeno le informazioni concernenti:
- il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria;
- i crediti fatturati, incassati e sospesi, secondo la categoria tariffaria;
- 1 .
- le perdite su debitori;
- gli interessi di mora fatturati;
- le tassazioni d’ufficio, secondo la categoria tariffaria;
- i solleciti e le esecuzioni;
- i costi d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone;
- il numero di riunioni (art. 67c e 67d ) e di rimborsi (art. 67f ).