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Art. 67f

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a un milione di franchi possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell’esercizio per il quale è riscosso il canone:

  1. abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell’importo del canone; oppure
  2. abbiano registrato una perdita.

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