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Art. 59

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69 cpv. 3 LRTV)

  1. Il canone è esigibile 60 giorni dopo l’emissione di una fattura annuale e 30 giorni dopo l’emissione di una fattura trimestrale.
  2. Se l’organo di riscossione ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, esso procede al ricupero o al rimborso dell’importo corrispondente.
  3. Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall’esigibilità del canone ed è di cinque anni.

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