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Art. 56

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 64 LRTV)

  1. Se il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizza una procedura di preparazione tecnica diversa da quella dell’emittente, i programmi e i servizi abbinati devono essere diffusi in modo che il pubblico possa utilizzarli in una qualità corrispondente alle esigenze di cui all’articolo 45.
  2. Se esistono norme internazionali relative a interfacce aperte o a dispositivi o servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi, il DATEC può dichiarare tali norme obbligatorie se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.
  3. Il fornitore di servizi di telecomunicazione permette all’emittente di gestire le sue relazioni con la clientela. Essi disciplinano contrattualmente l’attuazione tecnica e commerciale di tale gestione. Il DATEC può emanare disposizioni tecniche e amministrative.
  4. Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può utilizzare per altri scopi i dati ricevuti in relazione all’applicazione del capoverso 3 e in particolare non può trasmetterli ad altre unità aziendali, filiali, imprese partner o a terzi.

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