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Art. 44a

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d’importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche.
  2. La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all’anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.1
  3. Il sostegno è accordato se l’agenzia tiene una contabilità per settori e se questa contabilità attesta i costi scoperti dei settori aventi diritto al sostegno.
  4. Esso è finanziato tramite i proventi del canone radiotelevisivo.
  5. L’accordo sulle prestazioni viene concluso ogni volta per una durata di due anni al massimo.
  6. Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19902sui sussidi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

  2. RS 616.1

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