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Art. 39

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 40 LRTV)

  1. La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:
    1. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di
      lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
    2. per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
    3. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.
  2. Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione.
  3. Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.

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