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Art. 26

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV)

Sottostanno all’obbligo d’informazione secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a LRTV anche le persone fisiche e giuridiche che sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini e:

  1. nelle quali un’emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento o un’emittente senza concessione almeno un terzo del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto;
  2. detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un’emittente concessionaria o almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione.

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