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Art. 13

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)

  1. La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:
    1. la superficie pubblicitaria costituisca un’unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
    2. la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»;
    3. la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.
  2. La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
  3. La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.

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