Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 3 giugno 19961sulle commissioni.
L’Autorità di ricorso si organizza da sé. Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio federale.
L’Autorità di ricorso dispone di una segreteria indipendente. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al capoverso 2. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.
Footnotes
[RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949n. II.RU 2009 6137n. II 1]. Vedi ora gli art. 8a e seguenti dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1 ). ↩
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